Art. 5.
(Politiche di supporto all'offerta di apprendimento permanente).

      1. La Repubblica promuove e incoraggia la presenza su tutto il territorio nazionale di un sistema integrato di apprendimento permanente che assicuri un'offerta differenziata per livelli, modalità e contenuti, e volto a rispondere ai bisogni educativi dei diversi strati della popolazione dalla prima infanzia all'età avanzata, dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori atipici, degli imprenditori e dei disoccupati.

 

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      2. Ai fini di cui al comma 1 sono previsti i seguenti interventi:

          a) investimenti pubblici e privati nel campo dell'edilizia e delle infrastrutture tecnologiche a carattere educativo;

          b) rafforzamento dell'autonomia delle istituzioni educative pubbliche;

          c) sviluppo dell'iniziativa privata per la creazione di servizi educativi di interesse pubblico;

          d) sviluppo della ricerca a supporto dei processi di innovazione dell'offerta;

          e) riqualificazione dei percorsi di formazione iniziale e continua del personale addetto alla programmazione, alla gestione e all'erogazione dei servizi;

          f) diffusione di modelli di controllo e di gestione della qualità dell'offerta;

          g) sviluppo della qualità educativa dei luoghi di lavoro.